martedì 4 marzo 2014

Spritz Real Estate: assicurazione decennale postuma per i costruttori di case

Oggi in bar si parlava di case. Con la crisi dell'edilizia che ha visto un collasso delle costruzioni di nuove case molte imprese sono scomparse. Altre, quelle formate pro-tempore da farmacisti e commercianti benestanti trasformatisi immobiliaristi si son chiuse dopo il periodo di vacche grasse.

Ma quelle che hanno chiuso vi hanno rilasciato la polizza decennale postuma che tuteli il nuovo acquirente dai danni materiali e diretti all'immobile

In base alle vigenti normative, nel caso di vendita di un immobile in costruzione, il costruttore è tenuto a stipulare una polizza decennale postuma che tuteli il nuovo acquirente dai danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

La responsabilità del costruttore per danni causati da un immobile è regolamentata dal decreto legislativo n. 122/2005 e dall’articolo 1669 del codice civile.

Detto questo, si discuteva di quante imprese poi effettivamente all'atto del rogito presentino questa assicurazione al compratore.

Così la diatriba s'è sviluppata tra: 

- chi ritiene che essendo obbligatoria l'assicurazione decennale postuma, i costruttori effettivamente presentano l'assicuarzione al rogito
- e chi invece dice di non aver visto queste assicurazioni e che sia una prassi non rispettata soprattutto da quelle immobiliari che spariscono dopo poco.

...e il dibattito continua 


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1 commento:

Unknown ha detto...

Prima di buttare lì delle dichiarazioni ad effetto bisognerebbe informarsi ed essere più precisi.
Se la decennale postuma è obbligatoria nessuno può esimersi dal garantirla, o l'atto è nullo con le relative conseguenze per il costruttore.
L'obbligo decorre dalle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge.
L'assicurazione si riferisce a "gravi difetti strutturali", quindi sono esclusi i difetti alle rifiniture e agli impienti che vanno denunciati entro un anno dalla consegna......

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