Ma quelle che hanno chiuso vi hanno rilasciato la polizza decennale postuma che tuteli il nuovo acquirente dai danni materiali e diretti all'immobile.
In base alle vigenti normative, nel caso di vendita di un immobile in costruzione, il costruttore è tenuto a stipulare una polizza decennale postuma che tuteli il nuovo acquirente dai danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
La responsabilità del costruttore per danni causati da un immobile è regolamentata dal decreto legislativo n. 122/2005 e dall’articolo 1669 del codice civile.
In base alle vigenti normative, nel caso di vendita di un immobile in costruzione, il costruttore è tenuto a stipulare una polizza decennale postuma che tuteli il nuovo acquirente dai danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
La responsabilità del costruttore per danni causati da un immobile è regolamentata dal decreto legislativo n. 122/2005 e dall’articolo 1669 del codice civile.
Detto questo, si discuteva di quante imprese poi effettivamente all'atto del rogito presentino questa assicurazione al compratore.
Così la diatriba s'è sviluppata tra:
- e chi invece dice di non aver visto queste assicurazioni e che sia una prassi non rispettata soprattutto da quelle immobiliari che spariscono dopo poco.
...e il dibattito continua
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1 commento:
Prima di buttare lì delle dichiarazioni ad effetto bisognerebbe informarsi ed essere più precisi.
Se la decennale postuma è obbligatoria nessuno può esimersi dal garantirla, o l'atto è nullo con le relative conseguenze per il costruttore.
L'obbligo decorre dalle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge.
L'assicurazione si riferisce a "gravi difetti strutturali", quindi sono esclusi i difetti alle rifiniture e agli impienti che vanno denunciati entro un anno dalla consegna......
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